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Chi siamo

Statuto ONAB

ONAB

ART. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA
1. E' costituita, per iniziativa dell’Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Umberto I” di Alba (CN), l’associazione denominata
"ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSAGGIATORI DI BIRRA"
più brevemente e successivamente denominata in sigla "O.N.A.B."
2. L'organizzazione ha sede presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" in Corso Enotria n.2 - 12051 Alba (CN)
L’Organo Amministrativo dell'O.N.A.B. potrà istituire ed altresì modificare o sopprimere sedi e rappresentanze nel territorio nazionale ed all'estero. 3. La durata dell'O.N.A.B. è stabilita sino al 31 dicembre 2049, salvo proroga o anticipato scioglimento
ART. 2
FINALITA' E OGGETTO
1. L'associazione, che per l’attività istituzionale non ha fini di lucro ma potrà avere anche attività commerciale, intende valorizzare la funzione degli assaggiatori di birra, favorendone la conoscenza e diffondendone l'impiego. Essa intende promuovere i molteplici aspetti delle conoscenze attraverso un'opera volta a diffondere cultura culinaria, gastronomica, alimentare e delle bevande in tutti i suoi vari aspetti, principalmente nel campo della produzione della birra, promuovendo la formazione a tutti i livelli, realizzando studi, ricerche, iniziative.
L'Associazione pertanto intende realizzare le sue finalità proponendosi in via principale:
a) di promuovere la formazione di un Albo Nazionale degli assaggiatori di birra con lo scopo di tutelare il titolo, le prerogative e la professionalità degli iscritti;
b) di perseguire il riconoscimento giuridico dell'Organizzazione e del titolo di assaggiatore a tutti gli effetti legali;
c) di diffondere l'apprendimento dell'arte di assaggio, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello pratico, operando soprattutto a livello di istruzione professionale specializzata dell'arte culinaria ed alimentare ed in qualsiasi occasione di promozione delle
produzioni di birra;
d) di tutelare e valorizzare la birra dalle fasi di produzione e di conservazione della birra, alle successive trasformazioni artigianali ed industriali, sino alla commercializzazione del prodotto;
e) di svolgere opera di promozione della professionalità degli associati presso gli Organi della U.E., dello Stato, delle Regioni, delle Camere di Commercio e di altri Enti, nonché presso produttori, industriali, commercianti ed organizzazioni di consumatori, affinché nelle loro necessità facciano abituale ricorso all'opera degli assaggiatori iscritti all'Organizzazione;
f) di svolgere attiva azione propositiva e promozionale di legislazione e regolamentazione allo scopo di difendere, tutelare e valorizzare le produzione della birra del territorio nazionale e la relativa economia;
g) di mantenere il collegamento con analoghe istituzioni estere, favorendo la reciproca partecipazione alle manifestazioni indette ai fini sociali;
h) di costituire i presupposti per essere rappresentati negli organismi regionali, nazionali e comunitari che si occupano di produzione e di economia relativamente al prodotto birra;
i) di redigere un disciplinare di produzione della birra artigianale per la tutela della qualità.
2. Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà stipulare accordi e contratti con Enti Pubblici e privati, quali, a titolo meramente esemplificativo, società, associazioni con o senza personalità giuridica, amministrazioni pubbliche, centri di ricerca; potrà inoltre richiedere adesioni a socio nei confronti di strutture con finalità analoghe, similari o complementari
A completamento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione ed estinzione di rapporti direttamente o mediatamente connessi all'oggetto.
A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:
- stipulare contratti di locazione, nonché gestire immobili;
- partecipare in società, consorzi, associazioni, nelle forme e limiti consentiti dalla legge;
- effettuare tutte le operazioni bancarie con gli istituti di credito.
ART. 3
SOCI
1. I soci vengono classificati nelle seguenti categorie: Socio Ordinario, Socio Assaggiatore, Socio Maestro Assaggiatore, Socio Onorario.
- Sono soci ordinari coloro che, producendo domanda al Consiglio Direttivo, sono stati ammessi a far parte dell'Organizzazione. I Soci ordinari hanno l’obbligo di partecipare al corso di formazione e superare l’esame al fine di poter essere iscritti nella categoria di Soci Assaggiatori
- Possono essere iscritti alla categoria di assaggiatori o maestri assaggiatori i soci che abbiano dato prova di capacità, secondo le prove di cui all'apposito regolamento.
- Sono soci onorari coloro che l'Assemblea dei Soci ritenga opportuno eleggere a vita, in riconoscimento di particolari benemerenze nel campo della birra. I Soci Onorari possono partecipare alle attività dell’associazione, ma non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
2. I requisiti per l'appartenenza e per il passaggio da una categoria all'altra vengono fissati dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. Ai Soci Assaggiatori oltre che ai Soci Maestri Assaggiatori, viene rilasciata la relativa patente.
3. E' fatto divieto di usare il titolo a scopo pubblicitario a favore di produttori o rivenditori del settore di produzione della birra.
ART. 4
AMMISSIONE
1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che per attitudini o propensione o interessi culturali, possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari.
2. Per essere ammessi a far parte dell'Organizzazione gli aspiranti dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che delibererà entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Il Consiglio Direttivo delibera con giudizio insindacabile in merito alle ammissibilità con comunicazione per iscritto all'interessato; l’eventuale diniego può anche non essere motivato.
3. Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota sociale, nonché i contributi
ordinari e straordinari, secondo tempi e modalità che verranno annualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
4. All'associato che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
a) diffida;
b) sanzione pecuniaria;
c) sospensione a tempo determinato;
d) esclusione.
Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, di cui al successivo art.16.
5. I soci non assumono alcun impegno personale finanziario e/o vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Organizzazione, delle quali essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.
6. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e comunque, in nessun caso, è previsto il diritto alla restituzione di somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.
ART. 5
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde per:
a) recesso, quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla data di ricevimento della medesima. Il recesso avrà decorrenza dalla data in cui il Consiglio Direttivo stesso lo avrà accolto. b) esclusione, quando il socio:
1. incorra in ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto; 2. siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
3. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione; 4. non abbia provveduto al versamento della quota annuale entro il 30 giugno dell'anno sociale.
L'esclusione di cui al punto b4) può essere annullata mediante versamento delle quote arretrate.
Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo.
ART. 6
SIMBOLO
Il simbolo dell'Organizzazione è costituito da un boccale di birra schiumeggiante con una lingua stilizzata sopra
la schiuma simbolo dei quattro gusti fondamentali, conforme al modello depositato ai sensi di legge. La facoltà di portare il distintivo, con il logo dell'Organizzazione, è riservato esclusivamente ai soci.
ART. 7
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai conferimenti in denaro e in beni da parte dei soci;
- dai beni immobiliari e mobiliari, nonché da devoluzioni che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, previa accettazione dei medesimi con delibera del Consiglio Direttivo;
- dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a fondi di accantonamento e/o di riserva, ad aumento del patrimonio.
L'inventario patrimoniale deve essere redatto e tenuto in conformità alle norme di legge vigenti.
ART. 8
FINANZIAMENTO
Le entrate dell'Istituto sono costituite:
a) dalle quote sociali da versare all'atto dell'ammissione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dalla tassa di patente da versare all'atto dell'iscrizione all'Albo Assaggiatori; c) dai contributi ordinari e straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo; d) da versamenti volontari dei soci;
e) da sovvenzioni e contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Amministrazioni locali, da Enti pubblici, nonché da privati;
f) dalle entrate e dai rimborsi delle spese sostenute per la gestione delle attività previste nell'oggetto sociale;
g) da altre fonti consentite dalle norme di legge.
ART. 9
ESERCIZIO SOCIALE
1. L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine non superiore ai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea il rendiconto dell'esercizio e la relazione sul rendiconto. Quest'ultimo dovrà essere
corredato anche dalla relazione del Collegio Sindacale.
2. Eventuali avanzi di gestione saranno destinati a fondi di accantonamento e/o a riserve.
Durante la vita dell'Associazione, e così pure in caso di suo scioglimento, è fatto divieto di distribuire ai soci, direttamente o indirettamente, avanzi di gestione, utili, fondi, riserve o capitale.
ART. 10
ORGANI
Sono organi dell'Organizzazione:
1) l'Assemblea dei soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Comitato Esecutivo
4) il Presidente
5) il Segretario Generale
6) il Collegio Sindacale
7) il Collegio dei Probiviri
ART. 11
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, se nominato.
2. L'Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede legale, purché in Italia; essa può essere ordinaria o straordinaria.
3. Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) discutere ed approvare il bilancio e rendiconti annuali;
b) nominare, revocare i Consiglieri, deliberare le azioni di responsabilità nei confronti dei medesimi, nonché nominare i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, stabilendone gli eventuali emolumenti;
c) approvare i regolamenti interni;
d) deliberare su qualsiasi argomento venga alla stessa sottoposto. Spetta all'Assemblea Straordinaria:
e) deliberare sulle modifiche statutarie;
f) deliberare sui trasferimenti di sede;
g) deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e nominare i liquidatori.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e dei rendiconti
economici e finanziari attuali, entro i termini di cui al precedente art.9
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltreché dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno 1/10 dei soci titolari del diritto di voto.
L'avviso di convocazione deve essere inviato per lettera semplice a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data fissata, indicando il giorno, la data, l'ora e l'ordine del giorno, sia della prima convocazione che della eventuale seconda convocazione.
5. Hanno diritto di voto i soci che risultino tali da almeno tre mesi e siano in regola con i loro adempimenti verso l'Associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
E' consentito farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe. Il Voto potrà essere anche espresso tramite posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e similari per via posta elettronica certificata se previsto dal regolamento. 6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo che per il punto g), per il quale è necessaria sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti esprimibili. L'Assemblea regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.
Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
7. In base all’art. 38 del Codice Civile delle obbligazioni verso terzi rispondono anche personalmente e solidalmente le parsone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di ventuno membri, nominati tra i soci aventi diritto di voto, dall'Assemblea dei Soci, la quale potrà anche determinare eventuali membri di diritto del Consiglio stesso, in quanto Soci Fondatori, in misura anche non superiore ad 1/3 dei componenti.
Fa parte, come membro di diritto del Consiglio Direttivo, il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" di Alba (CN).
2. I componenti del Consiglio direttivo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi nominano al proprio interno un Presidente e tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, ed eventualmente il Comitato Esecutivo.
Facoltativamente, in seno al Consiglio Direttivo, si può acclamare il Presidente Onorario, distintosi per particolari meriti nell'ambito dell'Organizzazione. 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda 1/3 dei componenti.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno un giorno prima anche a mezzo telefono; le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
ART. 13
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Esso pertanto:
- determina il programma di attività e il piano delle iniziative dirette all'attuazione degli scopi sociali;
- predispone il bilancio annuale, il rendiconto economico e finanziario e la relazione annuale della situazione organizzativa, tecnica ed amministrativa;
- delibera in merito al personale dipendente;
- accoglie le domande di ammissione e recesso dei soci e
stabilisce annualmente l'ammontare delle quote sociali, dei contributi e della tassa di patente;
- fissa le direttive concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- cura l'emanazione di norme regolamentari relative alla tenuta dell'albo, alla concessione ed al rilascio della patente di assaggiatore e di maestro assaggiatore;
- convoca l'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio direttivo può esonerare dal frequentare e superare il primo corso di Assaggiatori a coloro che dimostrino una particolare competenza e conoscenza nelle tematiche relative alla birra e/o all’analisi sensoriale di più categorie merceologiche e/o sono già assaggiatori di altre associazioni se previsto dal regolamento.
ART. 14
IL COMITATO ESECUTIVO
1. Il Comitato Esecutivo, se nominato dal Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente, da almeno due Vice Presidenti e da altri tre Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, tra cui di diritto il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" di Alba (CN).
2. Il Comitato vigila sull'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo, provvede all'ordinaria gestione dell'Ente e presiede all'organizzazione delle manifestazioni.
3. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne facciano domanda almeno tre dei suoi membri.
4. Le riunioni del comitato Esecutivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato Esecutivo potrà nominare delle Commissioni di lavoro di esperti che, per la loro funzione, siano in grado di dare un effettivo contributo di esperienza e di pratica per l'organizzazione di manifestazioni promozionali.
ART. 15
IL COLLEGIO SINDACALE
1. Le funzioni di controllo sono esercitate da un Collegio composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e da due supplenti, eletti anche tra i non soci, dura in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Ai componenti del Collegio Sindacale è richiesta competenza in materia contabile, ma non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo od Ordine professionale, salvo che normative future non dispongano diversamente.
Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Le riunioni del Collegio Sindacale saranno fatte constare da verbale da trascrivere su apposito libro da tenere a cura del Collegio stesso.
ART. 16
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri da eleggersi tra i soci.
2. I membri vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri nomina, nel suo seno, il Presidente.
3. Esso giudica, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, inappellabilmente e senza formalità di procedura, sulle controversie che possono insorgere tra l'O.N.A.B. ed i suoi associati, nonché sulle proposte di sanzione, sospensione ed esclusione che gli vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi inerenti.
ART. 17
PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti (o il Vice Presidente, se designato, che sostituisce il Presidente con funzione vicaria):
- ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo. Il Presidente impegna l'Organizzazione secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo.
ART. 18
SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
2. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. 3. Al Segretario Generale sono demandati compiti di coordinamento dell'attività dell'Organizzazione e della sua gestione amministrativa.
ART. 19
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE
1. Con lo scopo di facilitare il raggiungimento delle finalità statutarie, l'Associazione potrà anche essere strutturata con delegazioni territoriali: Interregionali, Regionali, Interprovinciali e Provinciali che, per il territorio della Repubblica Italiana, saranno coincidenti con i rispettivi limiti amministrativi, mentre per le delegazioni estere il criterio verrà disposto con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni Delegazione è retta da un Delegato, eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci dell’ambito territoriale di riferimento e dura in carica quattro anni.
3. Le predette Delegazioni agiscono in collaborazione tra loro e con gli organi nazionali dell'O.N.A.B., ai quali sono tenute a sottoporre, per l'approvazione esecutiva, i programmi tecnico-finanziari annuali delle varie iniziative e manifestazioni indette nella circoscrizione territoriale di loro competenza.
ART. 20
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà conformemente a quanto previsto dal successivo secondo comma, in merito alla destinazione di eventuali residui attivi, che in nessun caso potranno andare a beneficio degli associati. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione od Ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
ART. 21
NORME DI RIFERIMENTO
L'Associazione intende disciplinarsi secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 4/12/1997 N. 460, il quale viene recepito per ciò che attiene agli Enti non commerciali di tipo associativo.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazioni, ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico italiano e al citato D.Lgs 4/12/1997 N. 460

Allegato:Statuto ONAB

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Data ultimo aggiornamento: 15/10/2021
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